Per le aziende che abbiano più di 15 dipendenti è prevista dallo Statuto dei lavoratori "la tutela reale", regime più rigido rispetto a quello contemplato per le aziende di più piccola dimensione. La tutela reale prevede la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato (cioè in mancanza di giusta causa o giustificato motivo) e il risarcimento del danno subito, in misura della retribuzione globale dovuta dal giorno della sospensione del rapporto a quello della reintegra e del versamento dei corrispondenti contributi previdenziali. Essendo stato irrogato un illegittimo licenziamento
, seguito da una reintegrazione del lavoratore al rapporto di lavoro con la giustificazione della mancanza della giusta causa (art. 18, L. n. 300/1970) - e dato che il licenziamento illegittimo non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale resta sospeso fino a che il giudice non decida in merito -, è possibile irrogare un secondo licenziamento su una motivazione differente dalla prima, purché sia basata su giusta causa o giustificato motivo. Così è stato deciso con la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 1244 del 20 gennaio 2011.

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