Dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di Palermo di negare la "Liberazione Condizionale" all'ex funzionario del Sisde, il legale di Bruno Contrada, Avvocato Giuseppe Lipera, ha presentato un ricorso contestando le motivazioni poste alla base del diniego. La decisione del Tribunale Spiega l'Avv. Lipera, poggia sul rilievo che "in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia" non sarebbe possibile (in relazione al reato contestato) concedere il beneficio della liberazione condizionale. Tale motivazione però, spiega Lipera, è infondata giacchè un imputato non può pentirsi per fatti che non ha commesso. Il presupposto cui fa riferimento il Tribunale - continua Liepra - è dunqie impossibile non potendo un innocente diventare collaboratore di giustizia.
Come si legge nel ricorso presentato dal legale di Contrada "nessuna collaborazione sarebbe potuta esistere da parte dello stesso. Pertanto, i giudici della sorveglianza, considerato l'esistenza di tutti gli altri presupposti per la concessione della liberazione condizionale, avrebbero dovuto considerare, nonostante il Dott. CONTRADA fosse stato condannato formalmente per un reato previsto nel 1° comma dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che non vi poteva essere nessuna collaborazione con la giustizia"
Pubblichiamo in allegato:
- il testo dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
- il testo integrale del ricorso contro il provvedimento presentato dall'Avv. Lipera

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