La copia non autorizzata di file in un supporto informatico altrui non costituisce furto giacchè non si verifica una perdita di possesso del bene. Lo ha chiarito la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 44840/2010) specificando però che possono sussistere altri reati. Nel caso esaminato dalla Corte un dipendente dopo essersi procurato la copia di file aziendali li aveva trasmessi ad una impresa concorrente interessata a fare delle offerte concorrenziali. Non si tratta di furto secondo gli ermellini ma di certo si può configurare altra fattispecie criminosa come la rivelazione del segreto professionale o del segreto industriale specie se si considera che nel caso esaminato da Piazza Cavour i dati copiati erano stati poi consegnati ad una impresa concorrente che li aveva utilizzati per allestire offerte più vantaggiose.

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