La consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito di un processo civile può essere acquisita al processo penale anche se il procedimento civile non si è ancora conlcuso con una sentenza passata in giudicato. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte (sentenza n. 43207/2010) che ha richiamato il contenuto dell'art. 234 c.p. Secondo la Corte la consulenza tecnica d'ufficio
del giudizio civile "può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che regola l'assunzione della prova documentale". Nell parte motiva della sentenza gli Ermellini spiegano che la Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo la normativa processuale civilistica dell'istruzione probatoria, "non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze". Ciò comporta, conclude la Corte, che la sua acquisizione nel giudizio penale non avviene in base all'art. 238 c.p.p. (che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile) ma secondo le regole stabilite per l'assunzione della prova documentale. In sostanza la consulenza tecnica viene considerato come documento posto che è stata formata fuori del procedimento penale ed è "rappresentativa di situazioni e di cose".

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