In caso di pubblicazione di notizie non vere o che l'interessato ritiene "lesive dei propri diritti all'onore" il diritto di rettifica deve prevalere e non e' rimesso alla "discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che tale diritto "deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti". La decisione fa riferimento al caso di un titolare di una casa di cura nei cui confronti era stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di concussione
. Il procedimento era stato poi archiviato ma durante l'inchiesta un quotidiano aveva dato notizia dei vari sviluppi giudiziari, negando la successiva richiesta di rettifica perchè anche se il procedimento penale era stato archiviato i fatti di cui si era dato notizia erano realmente avvenuti. Secondo la Cassazione (sentenza n.23835 della Terza sezione civile) "l'accertata liceita' della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica non fa venire meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato dovendo la verita' reale prevalere su quella putativa". Nei primi due gradi di giudizio il quotidiano aveva avuto ragione perchè secondo i giudici di merito "le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute".
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