La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23684 del 23 novembre 2010, ha ribadito che "in caso di interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone i presupposti) dall'art. 1 legge 1369/1960, l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro, cosicché l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo, più che illegittimo, è da ritenersi giuridicamente inesistente". Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento
di un lavoratore - assunto a tempo determinato per mezzo di una società di somministrazione lavoro -, intimatogli dall'interposto per motivi disciplinari in seguito ad assenza ingiustificata. Il giudice di merito riteneva illegittimo il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 10, L. n. 196/1997 - in quanto le esigenze aziendali che giustificano l'assunzione a termine non erano oggettivamente e intrinsecamente temporanee -, con la conseguente applicazione dell'art. 1, l. 1369/60, che prevede la costituzione di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa utilizzatrice e la sua conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Una volta riconosciuta l'insussistenza in fatto delle ragioni che avevano condotto alla conclusione del contratto
di fornitura di lavoro temporaneo e quindi, nel caso concreto, l'insussistenza al tempo stesso di quelle legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro a termine, è stata coerentemente riconosciuta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la Corte d'Appello, il licenziamento era così da ritenersi illegittimo in quanto non proveniente dal datore di lavoro. I Giudici di legittimità, sottolineando l'inesistenza del licenziamento
, hanno inoltre chiarito che "la possibilità di ratificare il licenziamento ricorre laddove la volontà della parte datoriale sia stata manifestata da una persona o da un organo della società datrice di lavoro non abilitati a compiere atti dispositivi del relativo diritto e non già qualora, come nel caso di specie, il licenziamento sia giuridicamente inesistente perché proveniente da un soggetto che non sia parte del rapporto lavorativo".

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