Il titolare della pretesa risarcitoria, in materia di danno ambientale, è il Ministero dell'Ambiente che rappresenta lo Stato. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 41015 del 22 novembre 2010) in cui la Suprema Corte ha precisato tale principio di diritto sulla base di quanto stabilito dall'art. 311 del d. lgs. n. 152/2006 e in virtù dell'abrogazione dell'art. 18 della legge 349/1986. Sulla base Dalle normative citate emerge infatti che è a tale Ministero, che va risarcito la lesione di questo danno, inteso come danno all'interesse pubblico. Alle persone o le associazioni, spetta l'eventuale diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, come ha poi puntualizzato Piazza Cavour.

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