Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 28/4 maggio 2003) ha stabilito che ?in caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non può limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente?. L'Autorità precisa che ?l'istituto di credito deve invece assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, eventualmente comunicati? e che, nel caso in cui ?l'operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia?. Con questa motivazione il Garante per la privacy, in accoglimento di un ricorso presentato da un correntista, ha ordinato all'istituto di credito di integrare i riscontri inviati fornendo al cliente, entro un termine stabilito, tutti quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati, o di mettergli a disposizione una copia della documentazione.

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