Ne consegue che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, quale prelegato , che, in prededuzione , grava sulla porzione c.d. disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la parte eccedente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Concorde con tale ricostruzione dell'istituto è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 4329/2000, ha stabilito che: "In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) . Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari) ".
Tale pronuncia di legittimità smentisce altra e diversa interpretazione del sistema normativo in esame, pur formulata in Dottrina ed in più datata Giurisprudenza, volta al fine di attribuire al coniuge superstite detti diritti reali in aggiunta a quanto spettategli a titolo di successione ab intestato . Leggi il testo della sentenza
Avv. Alberto SERPICO senior (cl. 1957)
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