Con la sentenza n. 33247 il Tar Lazio ha stabilito che spettano al giudice ordinario le controversie che vertono su cartelle esattoriali emesse dal comune che siano funzionali alla richiesta del risarcimento del danno al cittadino. Il principio di diritto è stato emesso su ricorso proposto da una società di costruzione contro il Comune di Roma. Nella brevissima motivazione che accompagna il dispositivo i giudici amministrativi hanno spiegato che "il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo al giudice ordinario il potere di cognizione sulla questione introdotta con il gravame" in quanto "la cartella esattoriale deve essere impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere (cfr. in proposito Cass. Sez. un. 8. 2. 2008 n. 3001). "Nel caso di specie, - ha concluso la seconda sezione del Tar - il credito azionato attiene ad un risarcimento del danno in materia sottratta alla giurisdizione di questo Giudice".

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