Il Tar della Regione Lazio con la sentenza n. 33083 del 29 ottobre 2010 ha riconosciuto come l'atto con cui viene disposta la revisione di una patente di guida ( nel caso di specie a seguito di sinistro stradale ) "pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere comunque supportato da elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneita' tecnica del conducente alla guida". Sulla base di questa argomentazione, con la sentenza
richiamata, il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che si vedeva costretto, a seguito di provvedimento della Motorizzazione Civile, ad una revisione della patente mediante il superamento di una nuovo esame di idoneità tecnica. Il ricorrente nella propria impugnativa lamentava che il sinistro occorso, nel quale era stato investito un pedone, a seguito del quale la Motorizzazione aveva stato disposto l'impugnato provvedimento, non era ascrivibile a sua colpa e pertanto il provvedimento meritava la censura. In particolare l'automobilista si richiamava al verbale di accertamento redatto dal Corpo di Polizia Municipale, giunta sul luogo dell'evento, dal quale emergeva l'esclusiva responsabilità del pedone che aveva imprudentemente attraversato la strada.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: