Ribaltando un proprio precedente orientamento secondo cui l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale, il Consiglio di Stato ha affermato o la necessità di una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, al candidato va assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Di conseguenza occorre che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo (Consiglio di Stato - Sezione Quinta, Decisione 30 aprile 2003, n.2331: Concorso - Valutazione prove dei candidati - Voto espresso con punteggio numerico - Necessità di contestuale indicazione di ulteriori elementi per la ricostruzione ab externo della motivazione del giudizio valutativo).

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