TAR Puglia - Bari, Sez. I, sentenza 24 Settembre 2010, n. 3490
Nell'ambito di una gara di appalto, una delle imprese non aggiudicatarie ha inoltrato all'Amministrazione aggiudicatrice istanza di accesso agli atti per estrarre copia della domanda presentata dalla ditta risultata vincitrice. Vedendosi opporre un rifiuto motivato dall'esigenza di tutelare il segreto tecnico-commerciale, ricorre al TAR (TAR Puglia - Bari, Sez. I, sentenza 24 Settembre 2010, n. 3490), il quale accoglie il ricorso e ordina alla stazione appaltante di concedere non solo la visione degli atti, bensì anche l'estrazione di copia.
L'organo giudicante argomenta evidenziando che l'art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) mira a proteggere le imprese da eventuali forme di concorrenza sleale, realizzata, appunto, attraverso la conoscenza di dati segreti riferibili al Know how dell'azienda che "subisce" il diritto di accesso. Non è sufficiente, quindi, che l'impresa accampi un generico diritto alla privacy, essendo, al contrario, indispensabile che dia " motivata e comprovata dichiarazione" che l'accesso a determinate informazioni, da parte di uno o più concorrenti, violerebbe propri segreti tecnici o commerciali. Ma il TAR si spinge oltre: anche quando ricorra la dichiarazione di cui sopra, l'accesso deve essere sempre garantito allorché sia funzionale alla tutela giurisdizionale degli interessi di colui che presenta la richiesta. Il comma successivo a quello sopra menzionato, infatti, precisa che è "comunque" consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di gara cui si riferisce l'istanza.

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