Non devono pagare la tassa di concessione governativa i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perche' non ancora abilitati all'esercizio della professione forense. Il tributo - spiega l'Agenzia delle Entrate - e' invece dovuto invece per gli anni successivi, "in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d'ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero'. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 103/E che scaturisce dalla richiesta di un Consiglio dell'ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza dovessero pagare o no la concessione governativa per iscriversi al registro dei praticanti. Secondo l'Agenzia "la tassa e' dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all'albo dei praticanti, perche' solo da quel momento si ha effettivamente l'abilitazione ad esercitare la professione forense'.

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