Con la sentenza n. 35737 la Corte di Cassazione, in sedici pagine di sentenza, ha stabilito che l'aggravante di cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità. La Corte, nella sua massima composizione penale, dopo aver illustrato i due indirizzi contrastanti della giurisprudenza, ha poi precisato che "l'affermata incompatibilità fra circostanze eterogenee è priva di specifica previsione normativa che ne sancisca la non coesistenza ed anche di un sicuro aggancio di ordine sistematico. (…) "In altri termini, - continuano le Sezioni Unite Penali, rigettando il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso - la questione non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione di stupefacente a persona minore si realizza (…) Nel caso di specie, la sentenza
impugnata ha motivatamente ritenuto sussistente l'attenuante speciale, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, facendo riferimento al quantitativo di droga ceduta al minore di età (pari ad un grammo) e alla "modesta consistenza" di quella ceduta in diverse occasioni, alla qualità di detta sostanza (hashish), ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione ("la cessione della droga avveniva senza particolari accorgimenti e all'esito di richieste telefoniche facilmente controllabili dalla forze di polizia").

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