Negli ultimi anni si sono susseguite una serie di pronunce giurisprudenziali spesso in contrasto, in tutto o in parte, tra loro, che si sono occupate della seguente questione: la contestazione immediata della violazione del codice della strada è condicio sine qua non per l'applicazione della sanzione? E ciò vale anche se si è utilizzato un autovelox
e a prescindere dal tipo di strada in cui viene rilevata l'infrazione? In realtà la Suprema Corte in numerose occasioni (tra le pronunce più recenti si veda Cass. civ., sez. II, sentenza 30.4.2009, n. 10156, nonché Cass. civ., sez. II, 27.10.2005, n. 20873) ha affermato che la contestazione immediata dell'infrazione accertata con una delle apposite apparecchiature automatizzate è sempre superflua. Per giungere a tale categorica conclusione, che mira a salvaguardare, oltre che le "casse comunali", anche il potere della P.A. di scegliere le proprie modalità organizzative di uomini e mezzi, la Cassazione si è appigliata al tenore letterale del quarto comma dell'articolo quattro della legge 1.8.2002, n. 168, il quale prevede che, qualora si utilizzi l'autovelox
o simili sistemi non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ebbene, la recente pronuncia del Tribunale di Viterbo (sentenza 23 giugno 2010, n. 467) è destinata ad aprire nuovi spiragli per i contravventori che intendano fare ricorso. Questa, infatti, ha accolto l'appello proposto dal ricorrente e ha, così, riformato la sentenza
del giudice di pace impugnata, sulla base dell'assunto che, in base ad un'interpretazione sistematica del comma 4, in maniera congiunta al comma 1 del medesimo articolo 4 della legge 1.8.2002, n. 168, qualora l'infrazione rilevata con autovelox sia stata commessa su strada urbana permane l'obbligo della contestazione immediata, pena l'inapplicabilità della sanzione.

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