"Ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d'ufficio spettanti ai detti dipendenti". E' quanto dispone la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5099 del 2 agosto 2010 respingendo l'appello di un dipendente, svolgente mansioni di messo comunale, che rivendicava il diritto al compenso per l'effettuazione delle notifiche di atti nell'interesse della Prefettura e dell'Amministrazione finanziaria
. Il Collegio, aderendo alla recente giurisprudenza della Sezione (cfr. Cons. St., Sez. V, 12/2/2008, n. 493), precisa che "il principio di omnicomprensività della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici", doveri nel cui ambito si colloca l'attività svolta dall'appellante, effettuata inoltre nel normale orario di ufficio e mediante l'utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dall'amministrazione. Peraltro, la disposizione dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 - concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione - prevede come unica destinataria l'Amministrazione comunale, con la conseguenza che deve essere esclusa, almeno a livello implicito, qualsiasi volontà legislativa di attribuire un particolare compenso al singolo messo comunale per ogni atto notificato.

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