Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 14/20 aprile 2003) ha comunicato di aver ritenuto illegittima la sistematica comunicazione alle ASL dei cd. dati sensibili relativi cioè allo stato di salute dei pazienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare programmata (ADP). L'Autorità ha infatti osservato che, se la materia, regolata dall'art. 1 co. 1 del D.P.R. 270/2000 prevede, per i pazienti a domicilio, la tenuta di un'apposita scheda degli accessi fornita dalle ASL, sulla quale annotare le notizie cliniche, le terapie, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro possa ritenersi utile e opportuno, non viene fatta alcuna menzione circa l'inoltro sistematico di tali schede alle ASL di competenza e ciò neanche per mere finalità di controllo. La decisione del Garante ha comportato l'impegno per le ASL di rendere ?immediatamente applicabile? l'indicazione fornita, mediante la trasmissione dei soli fogli (e non le schede), che il medico firma ogni qual volta effettua una visita domiciliare, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata.

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