Con la sentenza n. 19365 del 10 settembre 2010, la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui, a norma dell'art. 2, L. n. 230 del 1962 (vigente al tempo cui si riferisce lo specifico caso), "la proroga del termine è consentita unicamente in presenza di esigenze contingenti e imprevedibili ontologicamente diverse da quella che aveva giustificato l'originaria apposizione del termine (Cass. 16 aprile 2008 n. 9993 e 23 novembre 2006 n. 24886)". Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, i ricorrenti, condannati in primo grado a convertire un contratto
a termine, prorogato in violazione della legge, in rapporto a tempo indeterminato, sostengono che l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi della legge n. 79 del 1983, "legittima sia l'apposizione del termine che l'eventuale proroga del contratto nei limiti temporali previsti dall'autorizzazione", rimuovendo il limite legale imposto sulle attività temporanee e rendendo legittima la proroga. Di contrario avviso la Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso, precisa che nessuna norma di legge può derogare alla regola in forza della quale la proroga
è ammessa, con il consenso del lavoratore, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando è richiesta per motivi eccezionali e riguarda le stessa attività "ancorché detta proroga mantenga la durata del contratto all'interno del periodo autorizzato dall'ispettorato del lavoro".

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