Con la sentenza n. 31398, la Corte di Cassazione ha stabilito che possono avere il diritto alla sospensione della pena gli immigrati se incensurati e con un'attività lavorativa stabile. Tale principio di diritto è l'esito del ricorso di un cittadino extracomunitario che aveva chiesto la sospensione condizionale della pena senza avere però una risposta positiva in merito alle sue richieste. Infatti, i giudici di merito avevano negato la sospensione al cittadino albanese, fondando la motivazione sulla condizione di extracomunitario dell'uomo che, essendo straniero, non poteva avere "validi referenti" sul territorio nazionale e non avrebbe avuto una "stabile attività lavorativa" ragione per la quale era ipotizzabile e presumibile che l'uomo potesse commettere ancora altri reati. I giudici di Piazza Cavour hanno invece motivato la loro decisione confutando la decisione di merito e spiegando che non erano stati valutati correttamente tutti gli elementi per decidere sulla sospensione condizionale della pena
e in particolare non era stato preso in considerazione uno statino paga che certificava l'attività lavorativa svolta dallo straniero e delle dichiarazioni sottoscritte da ufficiali della marina militare, dichiarazioni in merito all'apprezzamento degli ufficiali dell'attività lavorativa dell'uomo. Pertanto, su ricorso del cittadino extracomunitario la Corte ha quindi smontato questa impostazione, quasi discriminatoria e ha annullato la sentenza di merito, richiedendo una nuovo giudizio per la decidere sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
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