Con la sentenza n. 19637, depositata il 16 settembre, la sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che è valido l'accertamento di un maggior reddito che sia basato sull'acquisto di una immobile da un familiare, in particolare da un genitore. Secondo quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, in seguito all'avviso di accertamento di maggior reddito per l'acquisto di un immobile dai genitori, un contribuente chiedeva, in cassazione, se a fronte di una vendita
di un cespite immobiliare avvenuta tra genitori e figli, si potesse giustificare la pretesa dell'erario di presumere maggior reddito in capo ai figli acquirenti rispetto a quello dichiarato. I giudici di Piazza Cavour, dopo aver rigettato le pretese del contribuente nelle due pagine di motivazoni, hanno invece accolto le richieste dell'Erario, spiegando che "in materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario e legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002, 5991 e 23252 del 2006)".

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