Con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010, il Tar Puglia ha stabilito che nei concorsi pubblici anche se il bando non lo prevede, devono essere sempre riservato dei posti alle categorie protette
Con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010, il Tar Puglia ha stabilito che nei concorsi pubblici anche se il bando non lo prevede, devono essere sempre riservato dei posti alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68. In particolare, il Tribunale amministrativo della regione Puglia, ha spiegato che "bisogna muovere dalla premessa che la legge n. 482/68 prevede espressamente la riserva di posti "allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c. d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale" (sentenza del 9 luglio 2005 n. 3698). Ciò comporta l'attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e, d'altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione".

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