Arriva il si dal Palazzaccio all'utilizzo dei rapporti delle Ong per le decisioni in merito alle estradizioni. La sesta sezione penale di Piazza Cavour, ha infatti stabilito questo principio con la sentenza n. 32685 depositata il 3 settembre 2010. Gli Ermellini, rigettando il ricorso proposto dal pubblico ministero hanno precisato che "sulla utilizzabilità di tali rapporto, come fonti di documentazione di situazioni di organizzazioni non governative (come Amnesty Internationl e Human Rights Watch) sono stati ritenuti utilizzabili anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per affermare che l'espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione del'art. 3 della Cedu". La Corte ha infatti aggiunto che la Corte di merito di secondo grado ha giustamente negato la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda "in presenza di ragione per ritenere che l'imputato" verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di di razza, di religione, se sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (art. 698.1 c.p.p.)".

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