Non sempre scatta la confisca obbligatoria dell'autovettura nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. E' quanto chiarisce la quarta sezione penale della Corte di Cassazione che nella sentenza n.32021/2010 spiegando che per procedere alla confisca occorre che sia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico. Resta comunque possibile, spiega la Corte, il fermo amministrativo. La Corte, nella parte motiva della sentenza richiama ed interpreta il contenuto del comma 2 bis dell'Art. 186 del codice della strada. Tale norma prevede pene più gravi per chi provoca un incidente (che sono) raddoppiate ma per la confisca occorre che il tasso alcolemico sia superiore alla soglia del'1,5

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