Qualora il giudice accerti la responsabilità penale dell'imputato per un reato caduto in prescrizione, possono comunque essere confiscati i beni alla mafia. È questo l'importantissimo principio di diritto espresso dai giudici di Piazza Cavour che hanno inferto, con la recentissima pronuncia, un duro colpo alla mafia stabilendo la confisca dei proventi mafiosi anche se il reato di cui si tratta cade in prescrizione. La Corte ha però aggiunto che è compito del giudice di merito accertare con esattezza l'effettiva responsabilità penale dell'imputato
. Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione della vicenda fattane dalla Corte di legittimità, il ricorrente aveva lamentato che la corte di merito di secondo grado nel dichiarare estinto il reato (ex art. 12, quinquies, d.l. 306/1992) per sopravvenuta prescrizione, non avrebbe potuto disporre la confisca degli immobili, presupponendo tale provvedimento una sentenza di condanna. In sostanza, come rilevato dalla Corte, l'oggetto del giudizio era quello di stabilire se la confisca obbligatoria potesse essere disposta anche in assenza di una sentenza di condanna e, per la precisazione, nel caso di estinzione del reato. La Corte ha risolto la questione andando controcorrente rispetto ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite del Palazzaccio in cui era stato affermato che le confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, (…) non può essere disposta nel caso di estinzione del reato". Pertanto, con una pronuncia innovativa e dura nei confronti dei proventi delle attività mafiose ha affermato che "la sottrazione dei beni che costituiscono il prezzo del reato deve essere assicurata indipendentemente da un'effettiva condanna del reo e, dunque, dalla sua punibilità in concreto. È necessario soltanto accertare la commissione del reato". Questa impostazione, consente di garantire la confiscabilità dei beni nonostante l'avvenuta estinzione del reato per contrastare la reimmissione dei beni nel circuito economico.

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