Chi è senza fissa dimora può decidere di eleggere domicilio presso una casella postale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32213 in cui ha stabilito il principio di diritto secondo cui se il cittadino elegge domicilio presso una casella postale risulta essere irregolare la notifica fatta nelal sede del difensore d'ufficio. Come ha infatti spiegato la Corte, riprendendo la descrizione del servizio da parte di Poste Italiane, è proprio questa la funzione della Casella postale e cioè "il servizio di domiciliazione della corrispondenza dedicato, in modo particolare, ai clienti che necessitano di riservatezza e di comodità di ritiro". La Corte, annullando la sentenza
impugnata, ha spiegato che "appare erronea l'applicazione dell'art. 161 c.p.p., in luogo dell'art. 159 c.p.p.; delle due, infatti, l'una: o l'indicazione della casella postale era idonea a configurare originariamente un domicilio dichiarato ed eletto, e la rinuncia a procedervi non poteva essere nella specie attribuita ad una sopravvenuta inidoneità o impossibilità, tale non essendo certo la scelta tecnica del singolo ufficiale giudiziario (irrilevante essendo che la stessa fosse o meno in ipotesi corretta); ovvero tale indicazione doveva considerarsi originariamente inidonea (ritenendosi giuridicamente irrilevante la sua comprovata efficacia in fatto), ma allora si sarebbe dovuto procedere alle ricerche ex art. 159 c.p.p. (ed eventualmente all'emissione del decreto di irreperibilità), attesa l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 157 c.p.p.". Nel caso esaminato dalla Corte, l'ufficiale giudiziario aveva notificato nella sede del difensore d'ufficio (invece che nella casella postale dove la parte aveva eletto domicilio), un atto di citazione in giudizio d'appello perchè aveva ritenuto che non si potesse eseguire la notifica presso una casella postale.

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