Con la sentenza n. 18043/2010, la Cassazione ha stabilito che il procedimento instaurato per impugnare il rifiuto di asilo politico è valido anche in assenza dello straniero che lo richiede
Con la sentenza n. 18043 la Corte di Cassazione ha stabilito che il procedimento instaurato per impugnare il rifiuto di asilo politico è valido anche in assenza dello straniero che lo richiede. Il principio è stato pronunciato dalla sesta sezione civile del Palazzaccio che, su ricorso dello straniero, cittadino del Burkina faso contro il Ministero dell'Interno, ha spiegato che "a seguito dell'indirizzo richiamato in relazione e relativo a fattispecie di procedimenti di cui all'art. 13 c. 8 e 30 c. 6 del d.lgs. 286/98 ritiene che anche nei procedimenti di impugnazione del diniego di protezione internazionale svoltisi innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello debba applicarsi il principio - (…) - per il quale in difetto di comparizione della parte interessata alla udienza di trattazione, la Corte del reclamo, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve comunque decidere nel merito il reclamo restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilità, per "disinteresse" alla definizione o alcuna decisione di invio della trattazione".

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