L'art. 649 terzo comma del codice penale, che stabilisce la non punibilità dei reati contro il patrimonio quando sono commessi a danno di prossimi congiunti, esclude la punibilità del 'tentativo' in relazione ai reati di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (previsti dagli artt. 628 629 e 630 c.p.) nel caso in cui non si sia usata violenza alla persona ma si sia fatto ricorso solo a minacce. Lo chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza n.28210/2010) spiegando che la locuzione contenuta nella norma ("ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone") va interpretata in senso restrittivo nel senso di comprendere la sola violenza fisica e non anche la minaccia o violenza psichica.

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