Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 29.6.2010, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha affermato che "ove la domanda di garanzia del convenuto costituisca garanzia propria e sia quindi proposta al fine di ottenere la liberazione del chiamante e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile essendo unico il fatto generatore prospettato con la domanda principale e con quella accessoria, si ha estensione automatica della domanda di parte attrice al terzo chiamato senza che occorra una espressa istanza". Sulla scorta di tali premesse il Tribunale ha accolto la domanda e condannato in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore i convenuti e il terzo chiamato in causa.

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