Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23742/2010, in tema di utilizzabilità delle intercettazioni
Con la sentenza n. 23742 la Corte di Cassazione, in tema di utilizzabilità delle intercettazioni ha stabilito che non si possono utilizzare nel processo le conversazioni che, attraverso gli strumenti forniti dalla polizia giudiziaria, vengono prese dall'interlocutore, senza provvedimento della Procura. La sentenza
è l'esito del ricorso proposto da un imputato per il reato di millantato credito ex art. 346 del codice penale. La Corte, dopo aver rigettato gli altri motivi alla base dell'impugnazione della sentenza, ha invece accolto l'ultimo motivo in cui veniva lamentata l'inutilizzabilità delle conversazioni senza provvedimento della Procura, citando la sentenza della Corte Costituzionale in materia, (n. 320 del 2009) e quella della Corte di Cassazione (SS. UU. 26795/2006 in cui emerge la differenza tra "documento" e "atto del procedimento"), ha precisato che "la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa forniti, non costituisce un "documento" formato fuori dei procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 c. p. p. , ma rappresenta, piuttosto, la "documentazione di un'attività d'indagine", dato l'uso investigativo dello strumento di captazione che in tal caso viene realizzato.
Ne discende che una simile attività, venendo ad incidere sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art. 15 Cost. , a differenza della registrazione effettuata d'iniziativa di uno degli interlocutori, richiede un controllo dell'autorità giudiziaria, non implicante tuttavia la necessità di osservare le disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti c. p. p. , non essendo tali registrazioni assimilabili alle intercettazioni, ma comunque rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto dei pubblico ministero".

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