Importante sentenza della Corte di Cassazione (15105/2010) in tema di autovelox: sono nulle le multe effettuate con gli autovelox non segnalati ma solo dal 2007 in poi
Importante sentenza della Corte di Cassazione in tema di autovelox: sono nulle le multe effettuate con gli autovelox
non segnalati ma solo dal 2007 in poi. Questa importante decisione è stata messa per iscritto nella sentenza n. 15105 depositata il 22 giugno 2010. La Corte ha precisato che saranno nulle le multe elevate dal 2007 senza la segnalazione della presenza degli autovelox: pertanto le multe fatte prima di quell'anno resteranno valide. La decisione è arrivata in seguito al ricorso proposto da un automobilista che, aveva proposto ricorso per richiedere l'annullamento di una multa
fatta per eccesso di velocità, si è visto rigettare il ricorso in quanto la multa era stata emessa nel 2004. Il ricorso proposto dall'automobilista si basava essenzialmente su di un punto e cioè che i dispositivi elettronici che rilevano la velocità delle automobili, devono essere segnalate e che pertanto, la multa fatta in assenza di segnalazione si deve configurare come nulla. I giudici del Palazzaccio, citando una recente sentenza in materia, (cass. 656/2010) ha stabilito che "l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità previsto dall'art. 4 del D.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del codice ella strada, è stato successivamente esteso con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 1007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi della polizia". Pertanto "in forza della normativa all'epoca vigente (2004) - si legge dalla motivazione della sentenza - non sussisteva (...) l'obbligo di segnalazione".

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