L'Agenzia delle entrate ha dato il via alla definizione delle controversie ultradecennali ancora pendenti. In una circolare l'agenzia ricorda che "l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40, introduce norme volte a contenere lo svolgimento dei processi tributari e, in particolare, alla lettera b), prevede che 'le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento". Il versamento del 5% va fatto tramite il modello "F24-Versamenti con elementi identificativi", utilizzando il codice tributo "8109". In ogni caso è necessario che il contribuente abbia avuto ragione in primo e secondo grado.

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