La Corte di Appello di Firenze, con
sentenza 155/2010, ha stabilito che è illegittimo il
licenziamento intimato ad una lavoratrice sul presupposto di aver superato il cd.
periodo di comporto se risulta provato, anche attraverso
CTU, che la malattia che ha causato il superamento del predetto periodo è stata cagionata da
demansionamento illegittimo e da fatti integranti
mobbing e bossing. Ne consegue che oltre alla indennità sostituitiva di reintegra la lavoratrice ha diritto anche al risarcimento del danno.