Con la sentenza n. 22740 del 15 giugno 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che umiliare, disprezzare e schernire il coniuge integra il reato di maltrattamenti ma non quello di minacce, ingiuria e violenza privata
Con la sentenza n. 22740 del 15 giugno 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che umiliare, disprezzare e schernire il coniuge integra il reato di maltrattamenti ma non quello di minacce, ingiuria e violenza privata. La decisione della quinta sezione penale è l'esito del ricorso proposto da un uomo, imputato
e condannato in secondo grado per i reati di lesioni personali volontarie, maltrattamenti in famiglia e violenza privata, ingiuria e minacce gravi in danno della moglie. I giudici di legittimità accogliendo in parte il suo ricorso hanno stabilito che l'imputato non poteva essere condannato per i reati di minacce, ingiurie e violenza privata in quanto, come precisa la Corte nella parte motiva della sentenza, "nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali. Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex art. 572, 610, 612, 594 cp, i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti".

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