Il 'pizzardone' intraprendente che si reca presso il domicilio dei cittadini per fare multe, contestazioni o anche solo per dare semplici suggerimenti diretti a scoraggiare le infrazioni può essere tranquillamente mandato in quel paese! Parola di Cassazione. La Corte infatti ha rilevato che i compiti del vigile vanno svolti "nei modi e nelle forme imposte dal Codice della strada". E così la Sesta sezione penale della Corte ha annullato, "perche' il fatto non sussiste", una doppia condanna per minaccia a pubblico ufficiale che i giudici di merito avevano inflitto a tre sorelle che avevano mandato 'a quel paese' un vigile urbano che voleva invitare il loro padre a spostare la macchina, parcheggiata in divieto di sosta. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano dato ragione al vigile escludendo che vi fosse "qualsiasi ipotesi di arbitrarieta' nel comportamento del pubblico ufficiale". Ora Piazza Cavour ha ribaltato il verdetto (sentenza n.22267/2010) ed ha sottolineato che "erroneamente i giudici del merito" hanno individuato il compimento "dell'atto di ufficio nella condotta del vigile urbano che, anziche' elevare la contravvenzione nei modi e nelle forme imposte dal Codice della Strada, unico atto di ufficio a lui consentito nella circostanza, si e' recato nell'abitazione del possessore dell'auto, da lui gia' evidentemente conosciuto a causa di precedenti liti con l'amministrazione comunale, per invitarlo a spostare l'auto, posta in zona di divieto di sosta, suscitando la reazione delle figlie presenti, peraltro consistite in espressioni piu' che altro irriguardose al limite di un comportamento oltraggioso".

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