Con la sentenza n. 20851, la Corte di cassazione ha stabilito che la sola incensuratezza del pusher non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lo ha stabilito, in particolare, la Sesta Sezione penale che, con la sentenza depositata il 3 giugno con cui ha annullato senza rinvio la sentenza
impugnata, respingendo il ricorso proposto dal pusher e accogliendo quello del Procuratore Generale, ha stabilito che "quando è stata emessa la sentenza impugnata, era in vigore la nuova formulazione dell'art. 62 bis c.p., - dopo entrata in vigore della legge n. 125 del 2008, il cd. "pacchetto sicurezza" - ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale disposizione - hanno precisato i giudici di legittimità - (…) ha l'obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale, impedendo l'uso indiscriminato dei benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano. (…) Poiché il reato contestato all'imputato è stato commesso il 7 novembre 2009, e cioè dopo la entrata in vigore della l. n. 125 del 2008, - ha stabilito la Corte - la sentenza impugnata ha violato tale legge laddove ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche soltanto in base alla incensuratezza dell'imputato".

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