Con la sentenza n. 3327 del 12 febbraio 2010 la Cassazione ha stabilito che nel caso in una procedura concordataria siano state presentate più proposte satisfattive tra i quali vi è anche il fallito non è sufficiente che vi sia stata la votazione favorevole alla proposta del terzo da parte dell'assemblea dei creditori, ma è necessario che sussista un motivo legittimo perché i creditori possano rifiutare la proposta di concordato presentata dal fallito. Diversamente l'attribuzione dei beni al terzo resta priva di causa giuridica e comportando un ingiustificato spostamento di ricchezza capace di togliere al fallito stesso, la possibilità di intraprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove iniziative imprenditoriali. La corte ha precisato che il tribunale non ha alcun potere di sindacare la valutazione di convenienza fatta dai creditori in sede di approvazione concordato preventivo
. Nel caso di presentazione di più proposte concordatarie , in mancanza di opposizioni da parte dei creditori, il tribunale deve provvedere a verificare solo la regolarità della procedura e l'esito della votazione, provvedendo ad omologare il concordato.. Un controllo di legalità ben più significativo si impone se siano state proposte opposizioni dal fallito o dai creditori dissenzienti da qualsiasi altro interessato, in tal caso il tribunale deve esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della proposta opposizione, senza dover limitare il proprio controllo alla sola verifica della regolarità formale della procedura.

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