Lo ha stabilito, con la sentenza n. 10802 depositata il 5 maggio 2010, la sezione Tributaria della Cassazione
Con la sentenza n. 10802 depositata il 5 maggio 2010, la sezione Tributaria della Suprema Corte ha stabilito che il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità di un avviso accertamento, se il contribuente destinatario dell'atto, non rileva il vizio dell'atto nel ricorso. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato un vizio di motivazione di un avviso di accertamento: il giudice aveva così dichiarato l'atto nullo. Ma su ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, che avevano eccepito il vizio di extra-petizione, gli Ermellini hanno precisato che "deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio (Cass., 8 settembre 2003, n. 13087; Cass. 5 giugno 2002, n. 8114)".

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