La prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 8127 del 02 aprile 2010, ha confermato la ratio decidendi di principi affermati più volte
La prima sezione civile, con sentenza n. 8127 del 02 aprile 2010, ha confermato la ratio decidendi di principi affermati più volte dalla stessa Corte in tema di pagamenti di assegni che si ritengono alterati o falsificati. La diligenza richiesta alla banca trattaria nel valutare la firma di traenza prima di inviare un assegno in stanza di compensazione è quella media ma non impone l'utilizzo di particolari strumentazioni ai fino dell'accertamento della genuinità del titolo di credito. La ricorrente, con la propria impugnativa lamentava il mancato utilizzo di supporti elettronici, nel caso di specie la cd. scannerizzazione, per accertare se vi fosse stata o meno una falsificazione delle firme di traenza apposte su assegni rubati e negoziati. Ha sostegno della propria tesi adduceva in mancato utilizzo da parte dell'istituto di credito della diligenza di cui all' art. 1176 secondo comma c.c., che avrebbe permesso di rilevare la falsificazione ed escluso l'addebito.

La Suprema Corte ha invece ribadito come la banca trattaria, nel confrontare la corrispondenza delle firme di traenza con quelle depositate dal correntista, deve utilizzare la diligenza media. E' è necessario che la difformità risulti ictu oculi, senza che sia necessario l'utilizzo di particolari strumenti attrezzature meccaniche o chimiche, idonee a rilevare la falsificazione o la loro alterazione, né sarebbe possibile richiedere ai dipendenti della banca una particolare competenza grafologica.


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