L'ampliamento coattivo della servitù di passaggio è contemplato dall'art. 1051 c.c. e richiede una servitù di passaggio preesistente, una necessità di ampliamento per la coltivazione e l'interclusione relativa del fondo dominante

Ampliamento coattivo servitù di passaggio: la norma

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A prevedere la possibilità di un ampliamento coattivo di una servitù di passaggio è l'art. 1051 c.c, che recita testualmente: "1. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla pubblica via né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 2. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. 3. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. 4. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. 5 Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti."

Dalla formulazione della norma emerge chiaramente che l'ampliamento coattivo ricorre nei casi in cui, pur preesistendo una servitù di passaggio, si rende necessario ampliare l'accesso alla via pubblica per assicurare il transito di un veicolo anche a trazione meccanica. Vediamo come si è espressa la giurisprudenza su questa tematica.

Condizioni per l'ampliamento della servitù di passaggio

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Le condizioni necessarie per l'ampliamento della servitù di passaggio sono descritte nell'ordinanza della Cassazione n. 19754/2022: "In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni:

1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento;

2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante;

3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via (Cass. n. 739/2012).

In materia è stato chiarito che, poiché l'utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici dell'agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell'art. 1051 c.c. all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica (Cass. n. 2287/1995; n. 1292/1986)."

Significato di "ampliamento" della servitù di passaggio

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La stessa Cassazione n. 19754/2022 ha chiarito anche che il termine "ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, terzo comma c.c., va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli (Cass. n. 5589/1982). D'altronde, è certamente possibile che il titolo costituisca soltanto un diritto di passaggio pedonale pur là dove la situazione dei luoghi consentirebbe materialmente il transito di veicoli (Cass. n. 2330/1971).

A rilevare è la situazione di fatto al momento della pronuncia

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Dal punto di vista procedurale risulta interessante la pronuncia della Cassazione n. 195/2017 la quale ha ribadito che: "nel giudizio avente ad oggetto una domanda di costituzione o di ampliamento di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., la situazione di fatto rilevante ai fini della decisione (interclusione del fondo dominante, destinazione del fondo servente in relazione al disposto dell'ultimo comma di detto articolo, caratteristiche dei possibili tracciati, sussistenza del bisogno di ampliamento) è quella, esistente alla data della pronuncia e non quella esistente alla data dell'introduzione del giudizio."

Ampliamento e costituzione servitù di passaggio: diversità

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Con la sentenza n. 24252/2018 la Cassazione ha ribadito che "la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio pedonale e di trasformazione dello stesso in via dì transito per veicoli a trazione meccanica e quella di costituzione di passaggio coattivo, pur avendo presupposti in parte identici quali la mancanza di uscita diretta sulla via pubblica del fondo a vantaggio del quale il passaggio dovrebbe essere ampliato o costituito e l'esigenza di uso di coltivazione del fondo stesso, hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù (art. 1051 comma terzo) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento, mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo (art. 1051 commi primo e secondo) è sperimentabile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregressa del fondo da attraversare (v. recentemente, in generale, ad es. Cass, n, 30317 del 18/12/2017)."


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