Con la sentenza n. 10190 depositata il 28 aprile 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che l'ente locale deve risarcire la persona che ha subito danni per aggressione di un cane randagio. In ogni caso, ha aggiunto la Corte, non può essere presa in considerazione come attenuante la piccola taglia del cane e l'età avanzata della donna aggredita. Secondo la ricostruzione della vicenda, l'anziana donna aveva sostenuto di essere caduta per difendersi dai morsi del cane
randagio, mentre il comune della cittadina in provincia di Caserta, aveva invece eccepito che la caduta della donna era da attribuire a lei stessa che, spaventata alla vista del cane, era caduta rompendosi il femore. Su ricorso della donna, che si era vista respingere in secondo grado le sue pretese, gli Ermellini hanno stabilito che la Corte di Appello, non riconoscendo il risarcimento all'anziana donna, aveva violato le norme contro il randagismo e cioè quelle norme che pongono degli obblighi in capo all'ente locale (in questo caso, il comune) di assumere provvedimenti in modo che gli animali randagi non rechino disturbo alle persone. Pertanto sussistendo questo tipo di illecito, "la peculiare debolezza e sensibilità della vittima che si è spaventata e caduta, per il timore di essere morsa dall'animale che le abbaiava contro, manifestando intenzioni aggressive, non rende il danno meno grave ed ingiusto". Infatti "anche le persone anziane debbono poter circolare sul territorio pubblico senza essere esposte a situazioni di pericolo, ed in particolare a quelle che l'ente pubblico è espressamente obbligato a prevenire, quali il randagismo. Né l'eventuale debolezza o lo scarso controllo dei propri movimenti da parte della vittima valgono di per sé ad escludere il nesso causale fra l'illecito e il danno, salvo che si dimostri che tali condizioni fossero di tale gravità da potersi considerare sufficienti da sole a produrre l'evento".

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