Lo dice una recente sentenza della Cassazione: in particolare la prima sezione penale, con la sentenza n. 15646 depositata il 22 aprile 2010
Affittare a condizioni molto gravose dei locali ai clandestini integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998) con l'aggravante dell'elusione fiscale. Lo dice una recente sentenza del Palazzaccio: in particolare la prima sezione penale, con la sentenza
n. 15646 depositata il 22 aprile 2010, ha stabilito che è assolutamente sproporzionato "il rapporto sinallagmatico sulla base dell'obiettiva condizione dell'alloggio e in rapporto al prezzo richiesto per ogni singolo posto letto". Inoltre, per quanto riguarda il profitto ingiusto che aveva ricavato il ricorrente "è corretto ritenere che anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a soggetti che, per la loro condizione di illegalità nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo, contribuisca ad incrementare un profitto già di per sé ingiusto". I giudici hanno poi aggiunto, in riferimento agli altri immigrati regolari presenti nell'appartamento, che non "può rilevare che in concreto, analogo profitto ingiusto sia realizzato anche a danno di stranieri non irregolari e perciò non profittando della loro condizione di illegalità sul territorio bensì soltanto di altre situazioni produttive di imparità nel rapporto negoziale, che pur non rilevando ai fini penali, nulla tolgono alla obiettiva sproporzione, e quindi ingiustizia, dei profitti i tal modo realizzati".

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