Con la sentenza n. 10122 depositata il 28 aprile 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che il coniuge non ha più diritto alla casa coniugale
Con la sentenza n. 10122 depositata il 28 aprile 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che il coniuge non ha più diritto alla casa coniugale, assegnata ai fini dell'integrazione del mantenimento, se suo figlio, divenuto maggiorenne, si trasferisce. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile del Palazzaccio, su ricorso proposto da una donna che aveva impugnato il provvedimento (decreto della Corte di Appello di Lecce) che gli revocava l'assegnazione della casa (assegnatale in sede di divorzio). Gli Ermellini, dichiarando infondati i motivi di ricorso sollevati dalla donna e precisando che i provvedimenti in sede di divorzio
(come affidamento dei figli, misure e modalità di assegno divorzile ma anche in tema di assegnazione della casa coniugale) sono modificabili in ogni tempo, hanno in proposto stabilito che "il presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti, pur essendo preclusa in tal caso una valutazione sulle conseguenze di carattere economico che un tale provvedimento comporta, cui l'art. 6 comma 6 della legge sul divorzio fa espresso riferimento, e che ben possono essere bilanciate tenendone presente l'incidenza in sede di determinazione dell'assegno divorzile. Pertanto qualora la statuizione, in presenza della prole, relativa all'assegnazione della casa coniugale sia stata espressamente giustificata pure a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, a maggior ragione il venire meno di detto presupposto, rappresentato ripetesi dalla presenza della prole, non preclude la modifica del relativo provvedimento ma potrebbe legittimamente giustificarsi in tal caso la rideterminazione dell'assegno divorzile".

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