Con Sentenza n. 139 del 2010 la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale parziale dell'Art. 76, c. 4° bis, del D.P.R 30/05/2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12 ter, c. 1°, lett. a), del decreto legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125, ( Testo unico delle disposizioni delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ), nella misura in cui esclude, per i soggetti condannati con sentenza
definitiva, per i reati di cui alla disposizione censurata, la possibilità di ottenere l'accertamento dell' ' indisponibilità di un reddito superiore a quello richiesto ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte, accogliendo parzialmente,la questione di legittimità sollevata, ha ritenuto che, neppure attraverso una lettura costituzionalmente orientata, sia possibile superare la presunzione iure ed de iure di cui all'articolo in oggetto. Esso, escludendo qualsiasi possibilità di accertamento sul reddito del richiedente circa il superamento di un reddito compatibile con il beneficio, contrasta con l'art. 3 e 24 c. 2e 3 Cost. Il patrocinio a spese dello Stato
rappresenta uno strumento atto a consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa e la disposizione in esame introduce una irragionevole disparità di trattamento. Anche i soggetti già condannati con sentenza irrevocabile per i reati di cui all'art 76, c.4 bis potranno fornire la prova della sussistenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Il richiedente dovrà dimostrare , con adeguate allegazioni, in modo chiaro ed univoco, il suo stato di "non abbienza" . Spetterà al giudice verificare l'attendibiltà di tali allegazioni. Ma non sarà sufficiente una semplice autocertificazione.

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