La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 27 febbraio 2003 n. 3028) ha stabilito che il datore di lavoro, "nell'esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, dovendo attenersi alla direttiva dell'armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro, è tenuto, se sussiste una richiesta del lavoratore ad imputare a ferie un'assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto". I Giudici della Corte hanno peraltro evidenziato che per prodursi l'obbligo del datore di lavoro di accordare al lavoratore le ferie durante un periodo di malattia, non si può prescindere dalla richiesta del lavoratore stesso di poter fruire delle ferie. E' con questa motivazione che i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso presentato da un lavoratore, licenziato a seguito del superamento del periodo di comporto
, che aveva denunciato la violazione ed errata applicazione degli artt 2109 e 2110 c.c., sostenendo l'obbligo del datore di lavoro di concedere le ferie al lavoratore malato, anche in mancanza di una sua precisa richiesta, allo scopo di far interrompere il periodo di comporto in fase di completamento.

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