Con la sentenza n. 5809, depositata il 10 marzo 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che ha diritto alla qualifica di dirigente, il lavoratore che svolge il suo lavoro con "ampia autonomia decisionale", anche in assenza di un espresso riconoscimento scritto da parte dell'azienda. Lo ha stabilito la sezione lavoro della suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da un'azienda insolvente nei confronti di un lavoratore che aveva, di fatto, svolto un lavoro di grande responsabilità senza tuttavia ottenere il corrispondente inquadramento economico e retributivo. L'attore aveva di fatto la responsabilità operativa del tutto, con ampia autonomia decisionale, gestendo un grande fatturato con il conseguente coordinamento di circa venti dipendenti dell'azienda. La Corte, su ricorso proposto dall'azienda, (che aveva eccepito che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto che ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente occorre una formale investitura del consiglio di amministrazione corredata da procura), ha in proposito stabilito che "ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate nella specie dalla preposizione a piú servizi con ampia autonomia decisionale. Affermare la necessità del rilascio di procura
speciale significa subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte, norma questa inderogabile a danno del lavoratore. In altri termini, pur in presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di dirigente, il riconoscimento stesso verrebbe subordinato al del datore di lavoro".

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