Il Consiglio di Stato, con sentenza del 15 febbraio 2010, ha stabilito che, il familiare o il genitore lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato - ai sensi dell'art. 33 , co. 5 della L. 104/1992 - ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, solo ove dimostri , attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, l'inesistenza di altri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000 il beneficio in questione si applica a coloro che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente. Due quindi sono i requisiti richiesti per legittimare il dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio
dell'assistito: • il requisito della continuità dell'assistenza al soggetto portatore di handicap; • la sua esclusività. Secondo il Consiglio di stato, il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l'istante comprova l'inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell'assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare. Quindi la regola è nel senso che la esclusività non può sussistere in presenza di altri congiunti in grado di assistere l'infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori atti veramente a dimostrare che i congiunti stessi sono nell'impossibilità di supportare il portatore di handicap.

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