Esprime grande soddisfazione il sindacato Sab che ha patrocinato tutto il contenzioso di un assistente tecnico scolastico a cui il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n.460 del 2010, ha riconosciuti, economicamente e giuridicamente, il diritto a fa valere il suo contratto (invece che fino al 30 giugno) fino al 31 agosto. Secondo la ricostruzione della vicenda, un lavoratore scolastico, era stato nominato su di un posto libero e vacante dopo i trasferimenti, era stato quindi già inserito in organico di diritto e si era visto conferire il contratto
fino al 30 giugno invece che fino al 31 agosto, secondo quanto previsto dall'art.4, comma11 della legge n.124 del 1999 e del successivo Decreto Ministeriale n. 430 del 2000 che regolamenta le supplenze del personale scolastico. I tentativi di conciliazione posto in essere con il dirigente scolastico non aveva fatto desistere il dirigente stesso dalla sua determinazione a far limitare il contratto fino al 30 giugno a fronte della richiesta del lavoratore di far valere lo stesso fino al 31 agosto. In seguito al rifiuto del dirigente scolastico, il lavoratore ha quindi proposto ricorso al Tribunale che ha quindi riconosciuto al lavoratore scolastico il diritto a far valere per i mesi di luglio e agosto il contratto. (condannando conseguentemente il MIUR e l'IISS "C. Agostinelli" di Ceglie Messapica al pagamento delle spese di giudizio pari a 1.400 euro). Secondo la nota diffusa dal sindacato
Sab, il giudice del lavoro ha infatti stabilito che "il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA (lo stesso principio vale per i docenti) supplente, relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplente annuale. Pertanto, qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi ed è illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in quanto contrario alla legge ed al regolamento, anche perché, la supplenza, è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre e non per esigenze temporanee, a prescindere da chi abbia provveduto alla nomina (dirigente scolastico o USP)".

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