Per la Cassazione 12997/2003 anche le telefonate fatte dalla moglie tradita all'amante del proprio marito possono essere considerate moleste
Anche le telefonate fatte dalla moglie tradita all'amante del proprio marito possono essere considerate moleste. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. 12997/2003) condannando così una donna che, accecata dalla gelosia, aveva preso a telefonare in modo insistente all'amante di suo marito.

I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il reato delle telefonate moleste, non viene meno, neanche nel caso in cui si agisca per motivazioni "di carattere emotivo-passionale" e che "non hanno alcun rilievo i motivi che hanno spinto il soggetto ad agire, quando vi sia comunque da parte dello stesso la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta in grado di interferire sgradevolmente nella altrui sfera di libertà e di quiete".


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