E' quanto ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (n. 1524/2010)
Se un paziente muore a seguito di un errore medico, il figlio ha diritto ad essere risarcito anche della "paghetta". Poco importa che sia già maggiorenne ed economicamente indipendente. Si tratta sempre e comunque di un danno patrimoniale. E' quanto ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (n. 1524/2010) in relazione al decesso di una donna dovuto ad un errore del chirurgo. Il caso è finito al vaglio della suprema Corte non tanto in relazione all'accertamento della responsabilità medica
quanto alle voci di danno oggetto di richiesta risarcitoria da parte del figlio. Nei primi due gradi di giudizio i giudici di merito avevano riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno morale. Nulla però veniva liquidato per il dedotto danno patrimoniale. L'uomo, nel corso del giudizio, aveva dimostrato che sua madre quando era in vita era solita inviargli donazioni in denaro e che pertanto dopo la sua morte quelle entrate economiche erano cessate. La Corte territoriale respingendo la richiesta aveva fatto notare che 'il solo invio di denaro - che fra l'altro non necessariamente avveniva ogni mese, ma con scadenze variabili - da parte della madre non e' sufficiente a dimostrare una necessita' del figlio incapace o impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento... ben potendo rappresentare invece, come avviene nella maggior parte dei casi, una semplice elargizione, pur ripetuta nel tempo, che l'anziana genitrice intendeva effettuare nei confronti del figlio lontano quale supporto economico onde consentirgli un maggior agio economico'. Si sarebbe trattato dunque di 'semplici elargizioni a titolo grazioso ... senza che in capo all'appellante fosse maturato alcun diritto'. Di diverso avviso la Suprema Corte che ha invece rilevato come il fatto che il figlio della vittima sia maggiorenne ed economicamente indipendente 'non esclude la configurabilita' e la conseguente risarcibilita' del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava'. La perdita di quei soldi che gli arrivavano dalla madre - scrive la Corte - 'si risolve in un danno patrimoniale corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato'.

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